Lo statuto

Art. 1 - E' costituita a Pattada (SS) l'Associazione Culturale AI BILOZZIU, è una libera associazione di fatto, apartitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap III, art 36 e segg. del codice civile, nonchè dal presente Statuto.

I suoi soci fondatori sono: Pietro Campus, Pierangelo Deroma, Gian Piero Mongiu.

Art. 2 - L'Associazione Culturale AI BILOZZIU persegue i seguenti scopi:

stimolare e incentivare il dibattito culturale all'interno della comunità; promuovere la cultura sarda in ogni sua espressione materiale e spirituale; favorire l'utilizzo e la diffusione della lingua sarda nell'ambito di percorsi a carattere artistico e attraverso interventi di recupero e ricerca; favorire lo scambio tra i popoli creando occasioni d'incontro e confronto tra la cultura sarda e altre culture; valorizzare le capacità creative dei singoli a favore della collettività tutta.

Art. 3 - L'Associazione Culturale AI BILOZZIU, per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:

attività culturali, convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documentari, concerti, manifestazioni teatrali, mostre, attività informative, volantinaggio, pubblicazione di giornali e opuscoli, ossia tutte le manifestazioni a carattere culturale e divulgativo che possano contribuire all'ampliamento del livello critico e culturale.

Art. 4 - L'Associazione Culturale AI BILOZZIU è aperta a tutti coloro che condividono gli scopi, lo spirito e gli ideali dell'Associazione, partecipando attivamente alla vita della stessa e impegnandosi a pagare la quota associativa.

I suoi soci si dividono in SOCI FONDATORI, SOSTENITORI, ORDINARI e ONORARI.

Sono SOCI FONDATORI coloro che hanno redatto e sottoscritto l'Atto Costitutivo.

Sono SOCI SOSTENITORI coloro che alla normale quota d'iscrizione aggiungono una quota stabilita dal Consiglio Direttivo.

Sono SOCI ORDINARI coloro che pagano la normale quota associativa.

Sono SOCI ONORARI coloro che, per particolari meriti, vengono nominati Soci dell'Associazione su proposta del Consiglio Direttivo; sono esonerati dal pagare la quota associativa.

Sia i Soci Sostenitori che i Soci Onorari per essere ammessi all'Associazione devono presentare domanda di ammissione rivolta al Consiglio Direttivo che entro 20 giorni si pronuncia con insindacabile giudizio per decidere l'ammissione del richiedente che ottenuto il consenso dovrà versare la quota associativa entro 10 giorni dalla data di accettazione della domanda che verrà comunicata all'aspirante socio tramite comunicazione a voce, lettera, fax, e-mail, sms. L'ammissione dei Soci Ordinari è deliberata, su domanda scritta del richiedente controfirmata da almeno tre soci, dal Consiglio Direttivo.

Contro il rifiuto di ammissione è ammesso appello, entro 30 giorni, al Colleggio dei Probiviri.

Le tessere di iscrizione hanno la durata annuale, dal 01 gennaio al 31 dicembre.

Art. 5 - Quote societarie - I Soci Fondatori versano per il primo anno la somma di € 50 pro capite; le persone che chiedono di far parte dell'Associazione entro la data dei 6 mesi dalla costituzione verranno considerati Soci Sostenitori solo ed esclusivamente versando la somma di € 50 altrimenti verranno considerati soci ordinari e saranno tenuti a versare la quota di € 15;

I Soci Ordinari versano la quota di iscrizione di € 15; per il rinnovo annuale delle tessere tutti i soci (Fondatori e Ordinari) pagheranno € 10, se il rinnovo verrà effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno.

In caso contrario la tessera verrà invalidata e per ritesserarsi si dovrà provvedere al versamento di € 15.

Le quote o il contributo associativo non sono trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono soggette a rivalutazione.

Art. 6 - Tutti i Soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione, il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dall'Associazione.

I Soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro 30 giorni al Collegio dei Probiviri.

Art. 7 - Tutti i Soci, sia minorenni che maggiorenni, hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche del regolamento e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.

Art. 8 - Il Patrimonio dell'Associazione

Si condiderano beni dell'Associazione:

* beni mobili e immobili ed universalità di beni che diverranno proprietà dell'Associazione;

* i fondi di riserva eccedenza di bilancio;

* eventuali erogazioni, donazioni, eredità e lasciti.

Si condiderano entrate dell'Associazione:

* le quote sociali (dei Soci Ordinari e Sostenitori);

* attività marginali di carattere commerciale e produttivo;

* eventuali contributi del Comune di Pattada o di altri enti pubblici o privati, aziende o persone;

* eventuali contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;

* eventuali contributi straordinari da parte di soci e non soci, finalizzati a particolari manifestazioni culturali;

* l'utile derivante da manifestazioni o partecipazione ad esse;

* patrimonio donato a seguito dell'eventuale scioglimento di analoga associazione;

* l'avanzo di esercizi precedenti;

* raccolte pubbliche di contributi;

* ogni altro tipo di entrata che concorre ad incrementare il bilancio.

Le elargizioni in denaro, le donazioni e i lasciti sono accettati dall'Assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con finalità statutarie dell'organizzazione.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 9 - L'anno finanziario inizia il 01 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.

Essi devono essere depositati presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultati da ogni associato.

Art. 10 - Organi Sociali

* l'Assemblea dei Soci;

* il Consiglio Direttivo;

* il Presidente;

* il Vicepresidente;

* il Collegio dei Revisori;

* il Collegio dei Probiviri.

L'Assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione. E' composta da tutti i Soci dell'Associazione in regola col pagamento della quota annuale d'iscrizione, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota.

Essa è convocata in via ordinaria almeno due volte all'anno, entro il 31 marzo (per approvare il bilancio consuntivo) ed entro il 31 ottobre (per approvare il bilancio preventivo per l'anno seguente) di ogni anno.

E' convocata in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo degli associati.

La convocazione dei Soci deve avvenire, da parte del Consiglio Direttivo, mediante avviso pubblico affisso all'albo della sede per almeno 10 giorni consecutivi prima della data dell'Assemblea o tramite lettera o altro mezzo informativo.

L'Assemblea Straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e l'eventuale scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea, sia Straordinaria che Ordinaria, in prima convocazione si considera validamente costituita con la presenza della metà più uno dei Soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea è sempre presieduta dal Presidente e in mancanza di esso dal Vicepresidente o da un suo delegato.

All'apertura di ogni seduta l'Assemblea elegge un Presidente e un Segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

Le valutazioni dei Soci avvengono per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne facciano richiesta almeno un decimo dei presenti alla votazione e avvengono in base al principio del voto singolo.

L'Assemblea dei soci svolge i seguenti compiti:

* approva il rendiconto preventivo e consuntivo annuale;

* approva le modifiche allo statuto dell'Associazione;

* approva il programma annuale delle iniziative, di attività e di eventuali interventi straordinari;

* elegge i membri del Consiglio, il Consiglio dei Revisori e il Collegio dei Probiviri;

* stabilisce l'importo minimo delle quote associative;

* approva il regolamento interno.

I Soci possono essere portatori in delega scritta di un solo Socio assente all'Assemblea.

Delle riunioni si redige, su apposito libro, il verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, verbale del quale deve essere data pubblicità mediante affissione all'Albo della sede.

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione, elegge fra i suoi membri il Presidente e il Vicepresidente dell'Associazione a maggioranza assoluta. E' composto da 7 membri dell'Associazione. I componenti del Consiglio Direttivo svolgono il loro compito gratuitamente, durano in carica 3 anni e possono essere rieletti. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente e viene convocato:

* ogni volta che il Presidente lo reputi opportuno;

* su richiesta motivata di 1/3 dei componenti;

* non meno di 6 volte all'anno.

Per la validità delle delibere occorre la presenza di almeno 4 membri del Consiglio ed il voto della maggioranza dei presenti. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto su apposito libro, a cura del Segretario, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.

Il Consiglio Direttivo è responsabile dei beni patrimoniali dell'Associazione dei quali è consegnatario.

Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea con la maggioranza di 2/3 dei Soci.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

* cura gli atti amministrativi dell'Associazione e sovrintende a tutte le sue attività;

* tiene aggiornati i libri contabili;

* predispone gli atti da sottoporre all'Assemblea;

* formalizza le proposte per la gestione dell'Associazione;

* elabora il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;

* elebora il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo;

* stabilisce gli importi delle quote annuali delle varie categorie di Soci.

Il Presidente dura in carica 3 anni e può essere rieletto una sola volta se consecutiva. Egli è il rappresentante legale dell'Associazione a tutti gli effetti, ed ha i seguenti compiti:

* convoca e presiede il Consiglio Direttivo;

* sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;

* può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere gli incassi;

* convoca il Consiglio Direttivo mediante posta ordinaria, elettronica o qualsiasi altro mezzo informativo, almeno 8 giorni prima delle riunioni;

* presiede il Consiglio Direttivo e dà esecuzione delle sue delibere;

* presiede l'Assemblea dei Soci;

* stipula atti inerenti all'attività dell'Associazione;

* è tenuto a non consentire nessuna spesa eccedente i limiti della disponibilità della cassa;

* adotta tutti i provvedimenti di carattere d'urgenza ritenuti necessari, purchè non finanziari;

* conferisce ai Soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consigio Direttivo.

In caso di vacanza della carica (morte o altro) prima della scadenza del suo mandato si procede all'elezione del nuovo Presidente che dura in carica fino a detta scadenza.

Il Vicepresidente viene eletto dal Consiglio Direttivo e sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Il Collegio dei Revisori è composto da 3 Soci eletti dall'Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo. Dura in carica 3 anni, verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.

Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 Soci eletti in Assemblea. Dura in carica 3 anni. Decide insindacabilmente, entro 30 giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di espulsione e sui dinieghi di ammissione.

Art. 11 - Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria. Il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto ad Associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art 3, comma 190 della legge 23.12.96, n 662.

Art. 12 - Tutte le cariche elettive sono gratutie. Ai Soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.

Art. 13 - La sede provvisoria dell'Associazione Culturale è sita a Pattada in Via Gramsci, 8. Qualunque variazione di sede non creerà variazioni del presente statuto.

Art. 14 - Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.